CIRCOLARE n. 60
09/11/2009

In che cosa consiste il riconoscimento giuridico di un ENTE

Il riconoscimento giuridico consiste nel conseguimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel relativo registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.
La normativa di riferimento è il DPR 10 febbraio 2000 n. 361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”, in vigore dal 22 dicembre 2000.
Tutte le competenze relative al riconoscimento della personalità giuridica e al controllo degli Enti attivi in ambito nazionale sono di competenza delle Prefetture nella cui Provincia è stabilita la sede dell’ente. Solo per alcune fondazioni che operano in campo artistico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali continuerà a esercitare una funzione attiva, dando un parere preventivo al riconoscimento, dietro richiesta delle Prefetture.
Il DPR 361/2000 precisa che le Regioni conferiscono la personalità giuridica alle fondazioni che operano nelle materie di competenza regionale (come stabilito dal DPR 616/77) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione.
Tale riconoscimento comporta i seguenti effetti:
 autonomia patrimoniale dell’associazione, con la conseguenza che gli amministratori avranno responsabilità limitata (laddove invece nelle associazioni non riconosciute gli stessi rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni contratte) 
 possibilità di acquisire beni immobili a titolo gratuito, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati (possibilità esclusa per le associazioni non riconosciute)
 possibilità di fruire di agevolazioni fiscali.
Per conseguire il riconoscimento è necessario che lo scopo dell’associazione sia definito e lecito, che il patrimonio sia adeguato alle finalità che intende perseguire e che l’atto costitutivo e lo statuto contengano indicazioni precise in ordine alla denominazione, alla sede ed all’ordinamento interno; in particolare, nello statuto dovranno essere disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi ed indicati i poteri attribuiti ai loro componenti. Infine, dovranno essere disciplinate le modalità di estinzione dell’associazione e di devoluzione del patrimonio.
Il riconoscimento si ottiene presentando alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’associazione apposita domanda sottoscritta dal fondatore o da coloro ai quali è conferita la rappresentanza, allegandovi copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. E’ inoltre necessario dimostrare la consistenza del patrimonio attraverso idonea documentazione da allegare alla domanda.
Entro 120 gironi dalla presentazione della domanda, il prefetto, verificato il possesso dei su indicati requisiti, provvede all’iscrizione.
Per le associazioni che operano nelle materie attribuite alle competenze delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, la domanda di riconoscimento può essere presentata alla regione, presso cui è istituto apposito registro regionale.

Differenza tra una associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta.
Il nostro codice civile pone una differenza primaria e fondamentale fra associazioni riconosciute e non riconosciute.
Il riconoscimento giuridico, che si riceve (tramite iscrizione nel Registro presso il prefetto se l’associazione si colloca in ambito sovraregionale ed in quello presso la Regione se l’ambito è regionale) con la procedura di cui al D.P.R. n. 361/2000, fa acquisire alla associazione lo status di persona giuridica, vale a dire di centro di imputazione di diritti ed obblighi che rimane ben distinto e separato dalle persone che la compongono.
La conseguenza fondamentale è che l’associazione divenuta persona giuridica acquista la c.d. autonomia patrimoniale perfetta, la cui conseguenza risiede nel fatto che delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della associazione . Insomma, gli eventuali creditori dell’associazione possono aggredire solo il patrimonio della stessa.
Nelle associazioni non riconosciute (fra le quali normalmente si trovano quelle di volontariato) non si realizza  l’autonomia patrimoniale perfetta.
Questo perché l’elemento associativo costitutivo è rappresentato dal c.d. intuitus personae, vale a dire quello personale dei soci.
Insomma, nelle associazioni non riconosciute, soci ed associazione sono elementi compenetrati e legati, proprio per i risalto che viene dato alla partecipazione personale, che ad esempio, nel volontariato, risiede nelle motivazioni ideali, solidaristiche, etiche e culturali che muovono gli associati stessi  a fornire la propria opera volontariamente e gratuitamente.
Tutto ciò ha una conseguenza notevole e cioè che il patrimonio degli associati non è così nettamente distinto da quello sociale, così come avviene nelle persone giuridiche (vale a dire le associazioni che ricevono il riconoscimento).
Pertanto, delle obbligazioni sociali assunte da una associazione non riconosciuta, rispondono non solo il c.d. fondo comune (se ed in quanto sussistente) ma anche (sussidiariamente) il patrimonio degli amministratori e di coloro che hanno comunque agito in nome e per conto dell’associazione.
In assenza del riconoscimento giuridico, l’ente costituisce un’Associazione non riconosciuta.

SCHEMA RIASSUNTIVO

Associazioni riconosciute
 elemento materiale dato dall'organizzazione finalizzata al raggiungimento di uno  scopo, sussistenza di pluralità di persone, scopo non lucrativo e patrimonio;
 elemento formale dato dal riconoscimento da parte dello stato della personalita' giuridica.

Associazioni non riconosciute
 elemento materiale dato da pluralità di soggetti,  da uno scopo sociale, da un patrimonio (eventuali creditori possono rivalersi sia sul patrimonio che sul legale rappresentante);
 mancanza di elemento formale.


Inseriamo di seguito anche i riferimenti normativi.


DPR 10 febbraio 2000 n. 361
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

Art. 1.
Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 2.
Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo
1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.
Art. 3.
Registro delle persone giuridiche 1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, - consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.
Art. 4.
Iscrizioni nel registro
1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Art. 5.
Decentramento amministrativo
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.
Art. 6.
Estinzione della persona giuridica
1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Art. 7.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.
Art. 8.
Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione
1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Art. 9.
Norme speciali
1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.
Art. 10.
Norme finali e transitorie
1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.
5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.
Art. 11.
Abrogazioni
1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 12 del codice civile;
b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
d) articoli 33 e 34, del codice civile;
e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice";
f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo". "Allegato 1 (Omissis).
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti: - codice civile, articoli 12, 16 e 17; - disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7; - legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni; - regio-decreto 26 giugno 1864, n. 1817; - legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni; - regio-decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni; - legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65, e successive modificazioni".
- Il titolo II del codice civile reca:
"Titolo II - DELLE PERSONE GIURIDICHE"
Il capo I e capo II del titolo II del codice civile recano:
"Capo I - Disposizioni generali - Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni".
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, reca: "Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie".
- Il capo I reca: "Capo I - Disposizioni di attuazione".
- La sezione I reca: "Sezione I  - Disposizioni relative al libro I".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
"Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 21, secondo comma, del codice civile:
"Art. 21 (Deliberazioni dell'assemblea).
(Omissis).
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti".
Note all'art. 5:
- Il libro I del codice civile reca: "Delle persone e della famiglia".
- Per il titolo del titolo II, capo II, vedi note alle premesse.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del codice civile, come modificato dal regolamento qui pubblicato.
"Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare".
- Si riporta il testo dell'art. 11, delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318:
"Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
"Art. 14 (Persone giuridiche private). - è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del codice civile, come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 35 (Disposizione penale). Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ventimila a lire un milione".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi":
"Art. 10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto di poteri della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l'art. 3 delle presenti norme".
- Si riporta il testo dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione:
"I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".
- Per il titolo del libro I, capo II, del codice civile vedi note all'art. 5.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del codice civile, come modificato del regolamento qui pubblicato:
"Art. 16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione".
- Si riporta il testo dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche".

Codice Civile

Libro Primo: Delle persone e della famiglia - Titolo II: Delle persone giuridiche - Capo I: Disposizioni generali

Art. 11 Persone giuridiche pubbliche - Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12 Persone giuridiche private - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. - Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13 Società - Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).

Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643). - La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione - L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. - La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. - L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28). - Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).
Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati - La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7). - Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art. 18 Responsabilità degli amministratori - Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza - Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni - L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. - L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. - Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).
Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori - Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. - L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377). - Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10). - L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. - L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. - L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. - Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni - L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. - L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377). - Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione - L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27 Estinzione della persona giuridica - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. - Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. - L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni - Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. - La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. - Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni - Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione - Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni - I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. - Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. - I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare - Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche - In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti). - Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. - La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. - Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34 Registrazione di atti - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. - Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 Disposizione penale - Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. - Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune - I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).