FISCO
Annullabile l’accertamento se la verifica della Guardia di finanza supera i 30 giorni
È nullo l’accertamento basato sulle verifiche della guardia di finanza che si sono protratte oltre i trenta giorni lavorativi stabiliti dallo Statuto del contribuente, che al massimo diventano sessanta nei casi “di particolare complessità”.
È quanto si evince dalla sentenza n. 26689 depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 18 dicembre. La norma invocata dalla società contribuente che lamentava la permanenza presso la propria sede delle Fiamme Gialle per oltre quattro mesi è l’articolo 12 dello Statuto secondo cui “la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni”.
Creditori risarciti se la procedura fallimentare supera sette anni
Se supera sette anni i creditori hanno diritto ad essere risarciti dallo Stato.
È questo il principio affermato dalla prima sezione civile della Corte di cassazione che, con una sentenza del 31 dicembre 2009, si è spinta fino a determinare un termine massimo di durata, sette anni, maggiore rispetto a quello di tre anni sancito per ogni grado del processo di cognizione. La prima sezione civile ha quindi accolto il ricorso di un creditore di un fallimento, un lavoratore che doveva prendere dei soldi dall’azienda, ribaltando completamente la decisione dei giudici di merito e decidendo in senso difforme rispetto alle richieste della Procura generale di Piazza Cavour.
“Difformemente dalla decisione del 3.6.2009, innanzi richiamata, - motivano i giudici di Piazza Cavour - correggendo un'evidente errore materiale in essa contenuto (che indica in cinque anni lo standard di durata della procedura fallimentare), va conclusivamente affermato che alla luce dell'orientamento sopra riportato della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e degli elementi dianzi sintetizzati concernenti la procedura fallimentare, qualora non emergano elementi a conforto della particolare semplicità della medesima, può quindi identificarsi, in linea tendenziale, in anni sette il termine di ragionevole durata, entro il quale essa dovrebbe essere definita. Ciò tenuto conto della ragionevole durata per tre gradi di giudizio (sei anni) dei procedimenti incidentali nascenti dal fallimento nonché dell'ulteriore termine necessario per il riparto dell'attivo (un anno)”.
Le circolari ministeriali non sono vincolanti
La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010, ha rafforzato una linea interpretativa che le circolari del fisco non sono vincolanti per il contribuente e quindi non possono essere impugnate davanti a un giudice:
“La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Peraltro, le circolari dell'amministrazione finanziaria, che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non vincolano né i contribuenti nè i giudici e non costituiscono fonti di diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai predetti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di cassazione”.
SICUREZZA
Danno morale al dipendente infortunato per la vetustà dell’attrezzatura di lavoro, anche negli uffici
La Corte di cassazione ha stabilito con la sentenza n. 26372 del 16 dicembre 2009 che “il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal lavoratore per infortunio derivato da vetustà dell’attrezzatura di lavoro. In tal caso il lavoratore ha sempre diritto a vedersi risarcito anche il danno morale. Infatti tale tipologia di danno qualora inerisca ad una lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito, come la salute, è risarcibile a prescindere dal fatto che la condotta illecita che ha determinato l’infortunio costituisca un reato”.
Vertici dell’impresa edile sempre responsabili del mancato uso delle cinture di sicurezza
I vertici aziendali sono sempre responsabili per il mancato uso delle cinture di sicurezza degli operai, anche se c'è il capocantiere.
Lo ha stabilito Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 46747 di ieri, ha confermato la responsabilità penale del legale rappresentante di una impresa edile che non si era accertato che gli operai in cantiere indossassero la cintura di sicurezza.
Infatti, il vertice aziendale è sollevato da qualunque responsabilità sugli infortuni solo nel caso in cui abbia dato una delega espressa al capocantiere sulla sicurezza degli operai.
È reato far svolgere mansioni pesanti a dipendente non idoneo
La Corte di cassazione con la sentenza n. 47085, ha stabilito che rischia una condanna penale e l’obbligo di risarcire il danno il datore di lavoro che fa svolgere mansioni pesanti a un lavoratore “non idoneo”. La Cassazione ha infatti confermato la condanna per lesioni colpose nei confronti di un imprenditore che aveva fatto scaricare casse pesanti a un lavoratore che si era poi ammalato di “patologia cervicale e lombosacrale”
La rendita Inail tutela il lavoratore anche per sforzi “non eccezionali”
La Corte di cassazione con la sentenza n. 27831 del 30 dicembre 2009 ha ribadito che dev’essere tutelato anche lo sforzo “non eccezionale” che ha provocato l’infortunio o, nei casi peggiori, la morte del dipendente. Ciò anche se la patologia o la morte si sono verificati a giorni di distanza.
“Costituisce insegnamento di questa Suprema Corte che la causa violenta richiesta dall'art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione”. E poi, è stato precisato “che la predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l'evento infortunistico, anche in relazione al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cp, che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro, dovendosi riconoscere u n ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia e ben potendo, anzi, preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative, provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico, con conseguenze invalidanti”.
Contratti e altro
Nei contratti con la p.a. nulle le clausole che non prevedono la revisione dei prezzi
Aziende più tutelate nei contratti con la pubblica amministrazione. Sono nulle le clausole che non prevedono la revisione prezzi e l’amministrazione è tenuta a corrispondere in ogni caso l’aumento. Non solo. la P.a. deve all’impresa anche gli interessi.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che, con la sentenza n. 2997 del 2 dicembre 2009, ha accolto il ricorso di due aziende alle quali l’amministrazione aveva negato il compenso per la revisione del prezzo di un appalto.
Secondo i giudici regionali, infatti, “l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla p. a. , che prevale su quella generale di cui all'articolo 1664 del codice civile ed attribuisce alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi. Tale disciplina ha natura imperativa e s’impone nelle pattuizioni private modificando ed integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all'articolo 1339 del codice civile; ne consegue che le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, sancito dall'articolo 1419 del codice civile”. Ma non solo. “Il compenso revisionale - si legge nel passaggio successivo - costituisce debito di valuta e, pertanto, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricaden do nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni".
Il "nuovo" responsabile dei lavori: la nomina torna ad essere facoltativa
Il DLgs 106/2009 cambia ancora una volta la definizione e l'obbligo della sua nomina, nei Cantieri temporanei e mobili.
Con le Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, introdotte con l'emanazione del DLgs 106/2009, il Legislatore modifica ancora una volta, nei cantieri temporanei o mobili, la definizione del RESPONSABILE DEI LAVORI e l'obbligo della sua nomina che, soprattutto nei lavori privati, ora torna ad essere facoltativa.
Gestire attività senza attrezzature proprie è lavoro sub_ordinato, non appalto
Non può definirsi un appalto dare in gestione il proprio locale a una persona che non ha mezzi propri e che viene pagata sulla percentuale del fatturato con un minimo garantito.
Lo ha stabilito il Tar friulano che, con la sentenza n. 846 del 17 dicembre 2009, ha chiarito che “qualora il soggetto che lavora sia del tutto privo di organizzazione tecnica ed economica di natura imprenditoriale, vale a dire di una seppur minima organizzazione d’impresa con riguardo alle attrezzature, al capitale e al personale, nonché di una autonomia imprenditoriale tipica di un appaltatore che agisce in nome e per conto proprio e non del committente esso fornisce una prestazione di mezzi (energie lavorative) e non di risultato: la fattispecie negoziale andrebbe qualificata, dunque, come lavoro parasubordinato o come lavoro subordinato, non come appalto di servizi”.



